I premi di risultato e gli utili potenzialmente assoggettabili all’imposta sostitutiva del 10% (articolo 1, commi da 182 a 191 della legge di Stabilità 2016) possono essere convertiti in benefit non soggetti a tassazione entro gli importi massimi stabiliti ai commi 2 e ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Dpr 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) a seconda dei beni o servizi scelti dal lavoratore.
Articoli Taggati → premi di risultato
Premi di risultato e welfare aziendale.
La settimana scorsa l’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro, ha illustrato in una nuova circolare l’agevolazione per i premi di produttività, varata con la legge di Stabilità 2016, per i lavoratori dipendenti del settore privato con redditi entro la soglia di 50mila euro. Abbiamo chiesto a Emmanuele Massagli, Presidente di Adapt, l’Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro di Marco Biagi, di commentarla brevemente rispondendo alle nostre domande.
Premi di risultato: la detassazione spetta solo in presenza di risultati misurabili.
La recente circolare dell’Agenzie delle Entrate (n. 28/e del 15 giugno scorso) sulla fiscalità agevolata applicabile alla retribuzione incentivante conferma la netta discontinuità tra la disciplina introdotta dall’ultima legge di stabilità e le esperienze degli anni precedenti; questa discontinuità, secondo l’atto ministeriale, sta nel fatto che l’attuale normativa (avente carattere strutturale) riserva il beneficio fiscale ai soli “premi di risultato” (salvo i casi di partecipazione agli utili e all’organizzazione dell’impresa), mentre la disciplina precedente riconosceva il trattamento agevolato alla “retribuzione di produttività”.