Premi di risultato, arriva la decontribuzione per chi “coinvolge” i lavoratori.

Come noto la l. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto la detassazione delle somme erogate ai lavoratori sotto forma di premi di risultato in esecuzione di contratti collettivi aziendali.

In particolare, l’art. 1, comma 182, l. 208/2015 ha assoggettato ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività’, redditività’, qualità’, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri certi, nonché’ le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

La detassazione opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, elevato dal successivo comma 189 a 4000 “per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”.

E’ passato abbastanza in sordina ma nel D.L. 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” è presente una norma che riscrive l’art. 1, comma 189, l. 208/2015 stabilendo che per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, e’ ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità’, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non e’ dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Questo significa che, innanzitutto, il tetto massimo di erogazioni assoggettabile all’aliquota sostitutiva del 10% diventa 3000 in modo fisso, e non può più operare l’innalzamento a 4000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

Inoltre, sempre nell’ambito dell’importo massimo di 3000 euro, una somma pari a 800 euro viene beneficiata da una forte decontribuzione con una riduzione del 20% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro ed una totale esenzione della contribuzione a carico del lavoratore.

Resta inteso che tale somma deve essere rogata sempre in esecuzione di contratti collettivi aziendali che prevedano l’erogazione di premi di risultato legati ad incrementi di produttività’, redditività’, qualità’, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri certi.

Dal punto di vista del regime temporale, tale disposizione opera solo per ci contratti collettivi stipulati successivamente al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già’ vigenti alla medesima data.

Sebbene la misura sia, senza dubbio, interessante per le imprese restano forti dubbi sulla sua applicazione pratica essendo necessario non già un comune accordo sulla produttività aziendale, ma un accordo che preveda il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

Requisito che tenderà a ridurre, per forza di cose, la platea dei possibili beneficiari della misura.

Vale la pena di ricordare che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2016, il coinvolgimento paritetico dei lavoratori si ha allorquando i contratti collettivi aziendali prevedano un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro, nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonchè la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Il Decreto specifica che non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini della legge i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

(R. Maraga, lavoroeimpresa.com, 04.05.2017)

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