Per consentire la partecipazione dei lavoratori all’impresa, con il contratto istitutivo le aziende potranno stipulare contratti collettivi aziendali ovvero aderire ad accordi territoriali volti a istituire modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione aziendale. E’ quanto contenuto nel testo base del disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione d’impresa che prevede anche la possibilità che i contratti aziendali dispongano l’accesso privilegiato, su base volontaria, dei dipendenti dell’impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
Martedì 17 marzo e mercoledì 18 sono iniziate le audizioni presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione Lavoro dei rappresentanti dei sindacati e delle associazioni d’impresa sul nuovo testo del Disegno di legge A.S. n. 1051 riguardante la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.
Perchè “nuovo”?
Nuovo in quanto, in realtà, il testo originario è in esame alla Commissione Lavoro del Senato da oltre un anno e mezzo ed è solo negli ultimi giorni che la Commissione, in sede di comitato ristretto, ha dato vita ad un nuovo testo base su proposta del relatore al quale farà seguito un ciclo di audizioni.
Da quanto si evince dal testo pubblicato sul sito del Senato (vers. 11 marzo 2015) vengono stabilite le modalità di coinvolgimento dei lavoratori dipendenti alla gestione dell’impresa e la disciplina della partecipazione dei loro rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo delle imprese.
Il disegno di legge n.1051, ha spiegato il Relatore on. Sacconi “intende valorizzare entrambe le dimensioni della partecipazione dei lavoratori dipendenti” intese come sinergie proprie di democrazia industriale – modello di compartecipazione nella formazione delle decisioni – e di democrazia economica – modalità attraverso le quali i lavoratori partecipano al reddito o al capitale.
Vediamo meglio nel dettaglio cosa si prevede.
Le imprese possono, innanzitutto, stipulare contratti collettivi aziendali ovvero aderire ad accordi territoriali volti a istituire una o più delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori (cd. Contratto istitutivo), in ordine ai quali sono stabilite regole di stipulazione particolari nonchè norme inerenti il deposito.
Le modalità di coinvolgimento possono essere le seguenti e sono agevolate nei limiti della dotazione dello specifico Fondo istituito a norma dell’art. 1, comma 180 della Legge n. 147/2013: a) procedure di informazione e consultazione preventiva a carico dell’impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati, in materia, dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25
b) procedure di verifica e controllo della applicazione e degli esiti di piani di gestione aziendale, strategie industriali e decisioni concordate attraverso l’istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative, conoscenze e competenze adeguate anche mediante formazione dei rappresentanti dei lavoratori coinvolti negli organismi da parte di soggetti indipendenti, con eventuali spese a carico dell’impresa
c) organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo, controllo o decisionali in materie quali ad esempio la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l’organizzazione del lavoro, etc.
d) modalità di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell’impresa, nel rispetto dell’articolo 36 della Costituzione e della normativa vigente in materia di salario minimo legale
e) modalità di partecipazione dei lavoratori all’attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull’andamento dei piani medesimi
f) modalità di partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza o al collegio sindacale
g) modalità di accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell’impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di enti appositamente costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo della impresa, ovvero la istituzione di un fondo fiduciario in favore dei propri dipendenti, anche allo scopo di consentire il finanziamento di piani di successione aziendale
h) modalità funzionali ad un percorso di subentro nella attività di impresa anche mediante l’impiego degli incentivi nazionali o regionali per l’autoimpiego in caso di percettori di sussidi e ammortizzatori sociali.
Come ha spiegato il relatore on. Sacconi ” il presente disegno di legge non interviene ad individuare un modello specifico di coinvolgimento, rimettendo alla contrattazione aziendale la scelta volontaria tra una vasta gamma di strumenti tipicamente previsti che le politiche pubbliche potrebbero poi variamente incentivare”.
In ordine ai requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo, il disegno di legge prevede che il contratto aziendale istitutivo può essere stipulato coneffetti estesi a tutti i dipendenti dell’impresa o della unità produttiva a cui il contratto stesso si riferisca alle condizioni e con i requisiti stabiliti da un accordo interconfederale stipulato da confederazioni comparativamente maggiormente rappresentative, applicabile nella unità produttiva.
In difetto di un accordo interconfederale applicabile, si applicheranno i criteri stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.
L’accordo territoriale istitutivo delle modalità di partecipazione può applicarsi a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati alle parti firmatarie.
Inoltre, nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, che occupino complessivamente non meno di 300 lavoratori
a) e nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, mediante il contratto aziendale istitutivo può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza;
b) e nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un organo amministrativo e da un collegio sindacale, mediante accordo aziendale istitutivo può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale.
Anche nelle imprese con meno di 300 lavoratori si puo’ prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nei propri organi di amministrazione e controllo mediante contratto aziendale istitutivo che potrà determinare ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori, modalità di designazione degli stessi e requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti qualora non diversamente individuati dal Legislatore con apposito provvedimento.
Partecipazione azionaria dei lavoratori
Altro tema di interesse concerne la possibilità che i contratti aziendali dispongano l’accesso privilegiato – su base volontaria – dei dipendenti dell’impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
In tale sede puo’ essere previsto che una quota non superiore al 20% cento della retribuzione futura di ciascun dipendente, nel rispetto dell’articolo 36 della Costituzione e della normativa vigente in materia di salario minimo legale, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite ad una fondazione o ad una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare. Regole specifiche vengono poi previste nel caso di contratti aziendali, o anche interaziendali per piccole e medie imprese: è possibile che una parte degli importi dei premi di produzione attribuiti alla generalità dei dipendenti dell’azienda o a particolari categorie di essi siano convertiti in azioni o quote della società, da assegnare consensualmente ai lavoratori. L’adesione dei lavoratori ai piani, come detto, e’ volontaria. Ma gli aderenti non potranno chiedere il rimborso delle azioni prima che sia decorso un termine che il piano stesso deve fissare e che non può essere inferiore a tre anni.
Infine, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti concessi ai dipendenti al fine di agevolare la loro adesione a piani di partecipazione azionaria, nei limiti delle risorse di cui allo specifico Fondo istituito.
Altre norme prevedono la costituzione, da parte delle imprese, di un fondo fiduciario infavore dei propri dipendenti con la finalità di acquistare azioni o quote di capitale dell’impresa promotrice. Infine, il contratto istitutivo puo’ prevedere la costituzione di fondo di investimento da parte di una banca, ovvero di un istituto finanziario, di un fondo di investimento in obbligazioni emesse dall’azienda.
Infine, in tutte le imprese nelle quali è stato sottoscritto un contratto istitutivo di una o più modalità di coinvolgimento dei lavoratori, è obbligatoria l’istituzione di almeno un Osservatorio sulla partecipazione pariteticamente composto da membri nominati dall’impresa e dai rappresentanti dei lavoratori, se presenti, o dagli stessi lavoratori, avente il compito di monitorare l’attuazione delle pratiche di partecipazione presenti in impresa, elaborare proposte in merito a nuove modalità di partecipazione, anche consultando direttamente i lavoratori.
Chiude il testo normativo con una previsione concernente la riservatezza delle informazioni: i rappresentanti dei lavoratori coinvolti in processi di partecipazione non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall’impresa, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi vigenti. E il datore di lavoro non è obbligato a comunicare le informazioni richieste qualora la loro diffusione sia suscettibile di recare danno all’impresa nei rapporti con la concorrenza o di provocare turbativa dei mercati.
(D. Morena Massaini, www.ipsoa.it, 19.03.2015)