Il socio lavoratore di cooperativa.

Le cooperative di produzione e lavoro sono costituite allo scopo di svolgere un’attività economica organizzata in impresa utilizzando il lavoro dei soci.

Secondo la normativa in vigore, una società cooperativa è quella società che nasce con un fine  mutualistico, vale a dire con lo scopo di fornire, innanzitutto agli stessi soci, beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

La legge delega per la riforma del terzo settore (legge del 6 giugno 2016 n. 106) all’art. 1 ha fornito la definizione di terzo settore definendolo come “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilitàqdc sociale e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuità o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

Con particolare riferimento alle cooperative sociali la citata legge delega ha previsto l’acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi con conseguente obbligo di redigere il bilancio per l’organizzazione che esercita l’impresa  e la  previsione di forme di remunerazione che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente.

Tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due distinti rapporti (legge 3 aprile 2001, n.142):

  • Un rapporto di tipo associativo esso si instaura con l’adesione del socio alla cooperativa e ed in virtù di tale rapporto egli acquisisce specifici diritti e doveri come quelli di concorrere alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; di partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; di contribuire alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
  • Un rapporto di lavoro che può essere stipulato in forma subordinata, autonoma o parasubordinata, con cui egli contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. In virtù di questo rapporto derivano in capo al socio diritto e doveri a seconda del tipo di contratto stipulato con la cooperativa stessa.

Le cooperative devono redigere e depositare presso la DTL competente per territorio, un regolamento all’interno del quale devono essere definiti tutti i rapporti di lavoro attraverso i quali i soci contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

In mancanza del regolamento interno le cooperative non potranno inquadrare i soci con un rapporto diverso da quello subordinato.

Con riferimento al rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato, vengono introdotte alcune specifiche garanzie. Il socio che viene inquadrato come lavoratore subordinato può beneficiare di un regolare trattamento contrattuale e previdenziale, come ogni lavoratore dipendente, e, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge 142/2001, nei suoi confronti trovano applicazione le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, con l’ esclusione dell’art. 18 della L. 300/70 “ogni volta che venga a cessare, con il rapporto di lavoro anche quello associativo”. In questo caso non potrà essere valutata la legittimità o meno del licenziamento ma sarà in ogni caso valutabile la legittimità dell’avvenuta perdita della qualità di  socio. Qualora la delibera di esclusione si fondi esclusivamente sull’intimato licenziamento troverà applicazione l’art. 18 St.lav., e pertanto la nullità o l’annullamento del licenziamento stesso (ove idonei a determinare la reintegra) comporteranno la ricostituzione del rapporto associativo. In seguito all’entrata in vigore della nuova disciplina sulle tutele legate ai licenziamenti illegittimi introdotta dal D. Lgs. n. 23/2015, la reintegra è prevista solo per i licenziamenti discriminatori e per i casi di insussistenza del fatto materiale per i licenziamenti disciplinari, essendo negli altri casi prevista esclusivamente una tutela risarcitoria.

Per il rapporto di lavoro autonomo viene garantita la libertà di opinione, il diritto sindacale ed un trattamento economico adeguato, che non può essere inferiore, dunque,  ai compensi riconosciuti per prestazioni analoghe rese nella forma del lavoro autonomo.A seconda delle finalità che la società cooperativa intende perseguire si possono avere:

  • Cooperative di produzione e lavoro svolgono attività varie di produzione o di servizi dove i soci possono essere, nel contempo, lavoratori e imprenditori, con la possibilità di poter partecipare alle decisioni dell’impresa e avere la garanzia di un posto di lavoro e di un salario.
  • Cooperative sociali o di mutuo soccorso con l’entrata in vigore della legge delega del terzo settore esse acquisiranno di diritto la qualifica di impresa sociale con il conseguente divieto di ripartizione degli utili di gestione e obbligo di redigere il bilancio sociale. Esse sono quelle cooperative che perseguono finalità solidaristiche nei confronti della collettività e del territorio di riferimento, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati nel campo dell’assistenza di categorie svantaggiate o deboli, dei servizi di supporto in ambito educativo-scolastico, sanitario e di integrazione sociale.
  • Cooperative culturali, turistiche e sportive promuovono attività culturali, servizi turistici, attività legate allo sport ed al tempo libero.
  • Cooperative agricole svolgono attività legate alla coltivazione della terra, alla raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed all’allevamento di bestiame.
  • Cooperative di pesca sono aggregazioni di pescatori o di imprese di pesca che si associano mettendo insieme l’energia lavorativa e le produzioni al fine di aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti del “mercato”.
  • Cooperative edilizie sono finalizzate alla costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo.

Le società cooperative, come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2007 n. 4746, sono tenute a comunicare ai servizi competenti l’instaurazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro subordinati o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con i soci lavoratori.

(www.cliclavoro.gov.it, 07.07.2016)

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