La lettura dell’articolo di Volker Telljohann, preciso e ricco di informazioni, mi ha fatto riflettere sulla vicenda della fusione FCA–PSA relativamente a due aspetti che ritengo significativi: da un lato lo sviluppo del diritto sociale europeo e dall’altro lo studio delle informazioni delle TNC.
Mi spiego meglio. Per quanto concerne il primo aspetto, noto con piacere che ancora una volta il diritto sociale europeo – nella fattispecie la norma sulla Società Europea – segue percorsi non immaginabili al momento della sua codificazione.
Le normative applicabili al caso di specie, come precisato da Volker Telljohann, sono la direttiva 2001/86/CE (direttiva che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori), e la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
Orbene, l’art. 7 comma 2 della direttiva sulla Societas Europaea stabilisce che, al fine di assicurare l’obiettivo del coinvolgimento dei lavoratori nelle SE, le disposizioni di riferimento stabilite dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione ai sensi della Parte terza dell’allegato si applicano, tra le diverse ipotesi previste, anche nel caso di una SE costituita mediante fusione se:
« – anteriormente all’iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 % del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o
– anteriormente all’iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 % del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso». Infine prevedendo che «Se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell’iscrizione della SE, non vi è l’obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori».
Il meccanismo appena descritto non è altro che la codificazione del principio prima/dopo: ovvero del principio per il quale se nella società precedente alla fusione vi é/era partecipazione dei lavoratori, la nuova società porta nel suo “dna” la partecipazione intesa (ex art. 2 lett. K della stessa direttiva) come influenza dell’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori nell’attività della società risultante dalla fusione.
In questo caso, i modelli recepiti dal legislatore comunitario per la partecipazione sono due:
1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società;
2) o il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società e/o di opporvisi.
Tale ultimo modello sembra corrispondere dal punto di vista teorico alla cooptazione, cioè a quel meccanismo di scelta tramite il quale il collegio avoca a sé taluni membri tra quelli designati.
Insomma, il principio prima/dopo tutela l’esigenza di quei Paesi membri, come la Germania, che erano timorosi che l’istituzione della (o la trasformazione in) SE, fosse l’occasione per fuggire dal modello tedesco di cogestione. Quello che non si immaginava è che tale principio – nato, come detto, per garantire la partecipazione dei lavoratori (e non dei sindacati) – venisse usato, a distanza di quasi un ventennio dalla sua codificazione, per includere il sindacato nel consiglio di sorveglianza (o di amministrazione seguendo il titolo dell’articolo di Volker Telljohann) della costituenda TNC dell’automotive. O meglio, il sindacato italiano, cioè il sindacato di un Paese con relazioni industriali basate sul binomio contratto/conflitto, e quindi a squisita vocazione rivendicativa.
Una tale conclusione dimostra che il diritto sociale positivo europeo gode di vitalità ed è in grado di ibridarsi con i sistemi di relazioni industriali dei diversi Paesi membri. Processo che subirà accelerazioni in conseguenza dell’uscita del Regno Unito dalla UE.
Questo ragionamento ci conduce al secondo aspetto che in questa sede accenno solo brevemente, e cioè all’importanza di avere tutte le informazioni delle TNC. Come sottolinea pure Volker Telljohann nel suo articolo, uno dei passaggi fondamentali per avere relazioni industriali proficue nella multinazionale è la conoscenza della sua struttura. Questo è uno degli obiettivi che Opencorporation si pone: quello di conoscere tutte le dinamiche della TNC, anche nei suoi rapporti (positivi o negativi) con il sindacato e con gli altri stakeholders.
D’altronde scientia potentia est scriveva Hobbes. Ma, come dimostrato da Volker Telljohann in conclusione del suo articolo, la conoscenza da sola non è nulla senza la capacità di leggere, interpretare e cercare le informazioni. La comprensione del passato e del presente di una multinazionale (due, FCA e PSA, nel caso di specie) è il miglior modo per affrontarne il futuro.