Focus FCA-Psa – Volker Telljohann “Ecco perché ci saranno due rappresentanti dei lavoratori nel Cda”

Il 17 dicembre è stato siglato il cosiddetto ‘combination agreement‘ tra FCA e PSA che porterà tra circa un anno alla fusione dei due gruppi. Nei media italiani è stato dato molto risalto al fatto che nel Consiglio di amministrazione (Cda) del nuovo gruppo ci saranno anche due rappresentanti dei lavoratori, uno per PSA e uno per FCA.

Come si spiega questa novità? Sembra poco probabile che un gruppo che in passato è stato condannato ripetutamente per comportamento antisindacale e quindi per la negazione dei diritti sindacali e dei lavoratori sia diventato di colpo il battistrada della co-determinazione in Italia, tant’è vero che Elkann nella sua lettera ai dipendenti del 18 dicembre 2019 non menziona neanche una volta la novità in materia di partecipazione. Una chiave di lettura più vicina alla realtà sembra essere fornita dal diritto societario europeo.

Il ruolo del diritto societario europeo

Il nuovo gruppo che nascerà fra circa un anno sarà il risultato di una fusione transfrontaliera di due società di capitali. In questi casi trova applicazione la direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. In Italia questa direttiva è stata recepita dal Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 108. 

Nei ‘considerando’ della direttiva viene spiegato in quali circostanze deve essere garantita la partecipazione intesa come l’influenza dell’organo di rappresentanza dei lavoratori nelle attività di una società mediante il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della nuova società. Se i lavoratori hanno diritti di partecipazione in una delle società che partecipano alla fusione, anche nella società derivante dalla fusione transfrontaliera deve essere garantita un diritto di partecipazione. Sono possibili diverse soluzioni a seconda dei diritti di partecipazione presenti nelle società coinvolte nella fusione e del diritto vigente nel paese  in cui la nuova società avrà sede.

L’articolo 5 della direttiva e rispettivamente l’articolo 6 della legge n. 108 stabiliscono che il progetto di fusione transfrontaliera deve anche comprendere “le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione transfrontaliera”.

L’articolo 16 della direttiva prevede che in linea di massima “la società derivante dalla fusione transfrontaliera è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale”. In determinati casi la direttiva prevede comunque anche soluzioni diverse. Le eventuali disposizioni in vigore riguardanti la partecipazione dei lavoratori nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della nuova società, per esempio, non trovano applicazione, se almeno una delle società che partecipano alla fusione ha un numero medio di lavoratori, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di fusione transfrontaliera, superiore a 500 ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori o se la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione transfrontaliera non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione.

Nel caso della fusione fra FCA e PSA questa norma deve trovare applicazione perché il Gruppo PSA ha due rappresentanti dei lavoratori nel suo consiglio di sorveglianza (v. sotto). La legislazione dei Paesi Bassi dove la nuova società avrà la sua sede comunque non troverebbe applicazione visto che i diritti di partecipazione esistenti nei Paesi Bassi vengono applicati solo ad imprese che hanno la maggioranza dei loro dipendenti in Olanda.

La direttiva prevede anche che la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione di tali diritti siano disciplinati applicando i principi e le procedure previsti nel regolamento 2157/2001/CErelativo allo statuto della Società europea e nella direttiva 2001/86/CE. Questo significa che dovrebbe essere istituita una delegazione speciale di negoziazione che dovrebbe avere il compito di negoziare le modalità di partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera.

Le società coinvolte nella fusione transfrontaliera possono comunque anche decidere di applicare, senza negoziati preliminari, le diposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori contenute nell’allegato alla direttiva 2001/86/CE che in Italia è stata recepita dal Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 188.

I contenuti dell’articolo 16 della direttiva che in Italia sono stati ripresi dall’articolo 19 della legge n. 108 prevedono quindi un meccanismo di tutela contro il rischio di elusione delle norme in materia di partecipazione.

Il modello di governance adottato dalla PSA*

Il modello di governance adottato dalla PSA è caratterizzato da una struttura duale costituita da un lato dal Managing Board e dall’altro dal Consiglio di sorveglianza. Quest’ultimo attualmente è composto da dodici membri e tre consiglieri. Due dei dodici membri sono rappresentanti dei lavoratori del Gruppo PSA. I motivi della presenza dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono legati alla crisi che il gruppo ha vissuto fra il 2012 e il 2014.

Durante il processo di ristrutturazione negli anni 2012-14 il Gruppo PSA è dovuto ricorrere ad aiuti di Stato. Solo grazie a questo intervento dello Stato francese si è potuto scongiurare il fallimento del Gruppo. Da allora lo Stato detiene una quota del capitale del Gruppo attraverso BPI France, la Banque Publique d’InvestissementAttualmente la BPI detiene il 12,2 % del capitale. In cambio di questo salvataggio il consiglio di sorveglianza è stato esteso a 12 membri. Uno dei due seggi addizionali viene coperto da un rappresentante della BPI France in rappresentanza dello Stato. È importante notare che la BPI France avrà un seggio anche nel Consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione transfrontaliera fra FCA e PSA. Ciò significa che lo Stato francese potrà continuare ad esercitare la sua influenza anche nella nuova società. Il secondo seggio viene invece coperto per la prima volta da un rappresentante dei lavoratori.

L’attuale rappresentante dei lavoratori, Christian Lafaye, è espressione del sindacato Force Ouvrière ed è stato nominato dal Consiglio aziendale mondiale del Gruppo PSA. C’è poi un’altra rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza che è Bénédicte Juyaux, espressione della CFE-CGC, il sindacato dei quadri. Lei è comunque membro del consiglio di sorveglianza in qualità di rappresentante dell’azionariato dei dipendenti. I due sindacati rappresentati nel consiglio di sorveglianza, Force Ouvrière e la CFE-CGC, sono i due sindacati maggiormente rappresentativi alla PSA.

Nel caso della PSA il riconoscimento di un diritto di partecipazione dei lavoratori a livello del consiglio di sorveglianza si è quindi realizzato ancora prima che venisse varata la legge n. 504 sulla messa in sicurezza dell’occupazione. Questa legge del 14 giugno 2013 prevede per la prima volta il diritto di una presenza di rappresentanti dei lavoratori negli organi direttivi o di vigilanza anche delle società private. Prima questo diritto era limitato alle imprese pubbliche e a quelle privatizzate. La legge nella sua versione attuale prevede la presenza di rappresentanti dei lavoratori negli organi direttivi o di vigilanza in tutte le società per azioni e in accomandita per azioni che hanno almeno 1.000 dipendenti in Francia, o, in alternativa, almeno 5.000 a livello globale. Negli organi direttivi o di vigilanza che hanno fino a 12 membri ai lavoratori spetta un rappresentante e due rappresentanti se viene superata la soglia dei 12 membri (Rehfeldt 2019). Ciò significa che la composizione del consiglio di sorveglianza del Gruppo PSA corrispondeva anche agli standard definiti dalla legge n. 504.

Con la nuova legge PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises – Piano di azione per la crescita e la trasformazione delle imprese), che è stata varata nel maggio del 2019, la presenza dei rappresentanti dei lavoratori negli organi direttivi o di controllo è stata ridefinita. Adesso la legge stabilisce che “l’impresa viene gestita nel suo interesse sociale, prendendo in considerazione gli aspetti sociali ed ambientali della sua attività”. Inoltre il diritto di partecipazione a livello degli organi direttivi o di vigilanza viene esteso anche alle cooperative. Un’altra modifica riguarda il fatto che adesso ai lavoratori spettano già due rappresentanti negli organi direttivi o di vigilanza che superano 8 membri (Rehfeldt 2019).

Visto che la direttiva 2005/56/CE richiede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione si spiega perché nel futuro Cda della società derivante dalla fusione transfrontaliera fra FCA e PSA sono previsti due rappresentanti dei lavoratori.

La direttiva 2001/86/CE a cui si fa riferimento per quanto riguarda i principi e le procedure della partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera stabilisce, nella parte terza dell’allegato dedicato alle disposizioni di riferimento per la partecipazione, che la ripartizione dei seggi dell’organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri è decisa dall’organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della società derivante dalla fusione transfrontaliera impiegati in ciascuno Stato membro. Visto che sono coinvolti nella fusione transfrontaliera due gruppi che vedono concentrata la maggioranza dei loro dipendenti europei in Francia per quanto riguarda la PSA e in Italia per quanto riguarda la FCA, è logico che uno dei rappresentanti dei lavoratori deve essere eletto o nominato in Francia e l’altro in Italia.

Se quindi oggi in Italia tanti esprimono apprezzamento per l’innovazione di governance che riguarda la rappresentanza dei lavoratori nel Consiglio di amministrazione, dovrebbero essere consapevoli che questa innovazione è una innovazione dovuta alla legislazione europea che in questo caso garantisce il mantenimento dei livelli di partecipazione preesistenti nel Gruppo PSA e, quindi, non si tratta affatto di una scelta volontaria del Gruppo FCAAcclamare il Gruppo FCA come l’innovatore delle relazioni industriali in Italia è quindi del tutto fuori luogo.

Per quanto riguarda invece le strutture di rappresentanza dei lavoratori a livello transnazionale, il Comitato aziendale europeo (Cae) della PSA è stato consultato rispetto al progetto di fusione transnazionale. Alla fine della consultazione il Cae ha acconsentito al progetto. Ma alla PSA non esiste solo un Cae, ma anche un Comitato aziendale mondiale che è stato istituito nel 2010 sulla base dell’Accordo quadro internazionale(AQI).  Nel 2017 è stato concluso un altro AQI, firmato da PSAIndustriAll Europe e IndustriAll Global Union, che ha ulteriormente rafforzato la dimensione globale del Comitato aziendale mondiale. Visto che alla FCA non è ancora stato possibile firmare accordi a livello transnazionale e di costituire un Comitato aziendale mondiale, la fusione con il Gruppo PSA potrebbe offrire nuove prospettive anche sotto questo punto di vista.

Se, quindi, in futuro si apriranno nuove possibilità di partecipazione e di rappresentanza a livello transnazionale anche per i lavoratori e i loro rappresentanti alla FCAquesto progresso sarà dovuto ai diritti più sviluppati di cui già oggi godono i lavoratori della PSA.

* Si desidera ringraziare Udo Rehfeldt, ricercatore dell’IRES (Francia), per le sue preziose informazioni sul Gruppo PSA.

Riferimenti bibliografici Rehfeldt, U. (2019), ‘Board-level Employee Representation in France. Recent Developments and Debates’, REPORT, Mitbestimmungs-Report Nr. 53e, 11.2019

(opencorporationblog)

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