L’assistenza sanitaria integrativa è stata introdotta nel settore turismo con il CCNL 19 luglio 2003 che, all’articolo 156, disponeva l’istituzione, con criteri di rappresentanza paritetica, di un fondo di assistenza sanitaria integrativa rispondente ai requisiti previsti all’articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni.
Ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e condividendo l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, le parti contraenti il CCNL Turismo hanno così istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (FAST) al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai titoli X (aziende alberghiere) e XI (complessi turistico – ricettivi all’aria aperta) del CCNL Turismo.
Le principali prestazioni erogate dal Fondo sono costituite da protocolli di prevenzione, visite specialistiche, prestazioni di diagnostica e terapia, prestazioni in caso di gravidanza, prevenzione odontoiatrica e implantologia, rimborso dei ticket sanitari per visite specialistiche e accertamenti diagnostici, ricovero per intervento chirurgico.
Considerato l’elevato ricorso al contratto a tempo determinato che caratterizza il settore in ragione della sua stagionalità e della accentuata volatilità della domanda turistica, il CCNL Turismo consente l’iscrizione al Fondo di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.
Su questo punto specifico è intervenuto il contratto integrativo aziendale sottoscritto il 28 giugno 2016 dalla Riva del Sole S.p.A. di Castiglione della Pescaia (Grosseto), aderente a Federalberghi, e dalle organizzazioni sindacali Filcams CGIL e Fisascat CISL.
Ampliando il campo di applicazione originariamente previsto dal CCNL Turismo, l’intesa prevede che l’onere relativo all’assistenza sanitaria integrativa per i periodi non lavorati dai dipendenti a tempo determinato con contratto di durata iniziale superiore a tre mesi sia assunto dal datore di lavoro.
La disposizione ha interessato oltre cento dipendenti con contratto a tempo determinato, ai quali viene riconosciuta l’assistenza sanitaria anche oltre la scadenza del rapporto di lavoro.
Il contratto aziendale della Riva del Sole è il primo caso in Italia, per aziende del comparto turistico, in cui istituti di welfare contrattuale vengono utilizzati in chiave di employee retention con riferimento a una particolare categoria di lavoratori, quali i dipendenti con contratto di lavoro stagionale.
Nelle dichiarazioni di Carlo Castelli, Direttore generale della Riva del Sole S.p.A., il contratto siglato con le organizzazioni sindacali fa parte di una strategia di sviluppo aziendale armonizzato con le caratteristiche e le esigenze del territorio e della comunità.
In coerenza con questo traguardo l’azienda ha fissato obiettivi di produttività ed efficienza organizzativa, al cui raggiungimento è funzionale una maggiore e omogenea valorizzazione dei dipendenti.
Oltre alle previsioni che riguardano l’assistenza sanitaria, l’intesa, di durata triennale, disciplina il premio di risultato, che prevede un’erogazione massima di 2.046 euro al IV livello di inquadramento, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la flessibilità dell’orario.
(A.G. Candido, www.bollettinoadapt.it, 29.08.2016)