Via libera dal ministro del Lavoro e dal ministro dell’Economia alla tassazione agevolata per i premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa. Il decreto firmato oggi dà gambe a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 che per i salari di produttività e la partecipazione agli utili consente un’imposta sostitutiva del 10%, per un massimo di 2mila euro lordi che sale a 2500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”, ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 50 mila euro.
Saranno i contratti collettivi, secondo quanto riporta la nota congiunta dei ministeri, a individuare i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Criteri che potranno essere legati a una serie di fattori: dall’aumento della produzione ai risparmi dei fattori produttivi; dal miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario, al ricorso al lavoro agile “quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento, spiega il decreto, “sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.
Quanto alla partecipazione agli utili dell’impresa, il decreto, che sarà trasmesso a breve alla Corte dei Conti, chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono quelli distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile e che l’applicazione dell’imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.
Quanto al coinvolgimento paritetico dei lavoratori il decreto lega l’incremento previsto del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata, all’introduzione nei contratti collettivi di strumenti e modalità di coinvolgimento da realizzarsi “attraverso un piano” che stabilisca, a titolo esemplificativo come dice la nota, “la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti”.
In questo senso, perciò, il decreto esclude che possano costituire strumenti e modalità utili al fine dell’incremento del limite del salario detassato, “i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione”. Sul fronte risorse il decreto riprende quanto già fissato con la legge di stabilità: l’agevolazione fiscale infatti viene coperta da riduzioni corrispondenti al Fondo per l’occupazione pari a 344,7 milioni per il 2016; 325,8 milioni per il 2017; 320,4 milioni per il 2018; 344 milioni per il 2019; 329 milioni per l’anno 2020; 310 milioni per il 2021 e 293 milioni annui a decorrere dal 2022.
Per applicare l’imposta sostitutiva al 10%, spiega ancora la nota, occorre depositare il contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto.
(www.adnkronos.com, 30.03.2016)