Con un apposito approfondimento la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro torna ad intervenire in materia di premi di produttività prendendo in esame la disciplina della decontribuzione prevista in caso di partecipazione, con modalità paritetiche, dei lavoratori alla individuazione dei criteri e condizioni.
Con l’approfondimento del 2 maggio 2017, i Consulenti del lavoro analizzano la disciplina della decontribuzione spettante in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Presupposto di base è la sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale o territoriale, stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze aziendali, che preveda premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili e siano coinvolti pariteticamente i lavoratori. La decontribuzione opera solo su premi e somme erogate in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017.
Condizioni di partecipazione dei lavoratori
La partecipazione dei lavoratori deve avvenire attraverso un piano che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino i lavoratori e siano finalizzati al miglioramento delle aree produttive: è necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni.
Misura dell’agevolazione
La misura agevolativa consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota IVS (Indennità, Vecchiaia, Superstiti) a carico del datore di lavoro in aggiunta al completo esonero dai contributi da parte del lavoratore. Tale agevolazione è applicabile su un importo massimo di 800 euro annui e può essere riconosciuta unitamente alla detassazione dei premi, la quale sarà applicabile fino a un massimo complessivo di 3.000 euro annui.
(www.ipsoa.it, 02.05.2017)